CAPO
VI RITROVAMENTI E SCOPERTE |
SEZIONE
I Ricerche e rinvenimenti fortuiti nellambito del territorio nazionale |
Art. 88 Attività di ricerca |
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le
opere per il ritrovamento delle cose indicate allarticolo 10 in qualunque
parte del territorio nazionale, sono riservate al Ministero. (......... omissis). |
Art. 89 Concessione di ricerca |
1. Il Ministero può dare in concessione
a soggetti pubblici o privati lesecuzione delle ricerche e delle opere
indicate nellarticolo 88 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nellatto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata. 3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nellesecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero. 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, limporto è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. (......... omissis). |
Art. 90 Scoperte fortuite |
1. Chiunque scopre fortuitamente cose immobili
o mobili indicate nellarticolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro
ore al soprintendente o al sindaco ovvero allautorità di pubblica
sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole
nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. 2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dellautorità competente e, ove occorra, di chiedere lausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. 4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. |
Art. 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate |
1. Le cose indicate nellarticolo 10, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini,
appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno
parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli
822 e 826 del codice civile. (......... omissis). |
Art. 92 Premio per i ritrovamenti |
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore
al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dellimmobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dellattività di ricerca, ai sensi dellarticolo 89; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dallarticolo 90. 2. Il proprietario dellimmobile che abbia ottenuto la concessione prevista dallarticolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, linteressato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro delleconomia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
Art. 93
Determinazione del premio |
1. Il Ministero provvede alla determinazione
del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dellarticolo 92,
previa stima delle cose ritrovate. 2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. Laccettazione dellacconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva. 3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare lincarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio. 4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. (......... omissis). |
TITOLO
II FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE |
CAPO I
FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI |
SEZIONE
I Principi generali |
Art. 101 Istituti e luoghi della cultura |
1. Ai fini del presente codice sono istituti
e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e
i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo allaperto; f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. (......... omissis). |
Art. 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata |
1. Possono essere assoggettati a visita da parte
del pubblico per scopi culturali: (......... omissis). b) le collezioni dichiarate ai sensi dellarticolo 13. (......... omissis). 3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al Comune o alla Città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 38. |