REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
PROVINCIA DI BOLZANO
Legge n° 33 del 12 agosto 1977
DISCIPLINA DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI E FOSSILI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Art. 1
Ferme restando le vigenti norme in materia di miniere e cave, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturalistico del territorio della Provincia di Bolzano, si applica per l'estrazione di minerali e fossili la disciplina di cui ai seguenti articoli:
Art. 2
Qualora non sia interdetta dal proprietario del fondo, l'estrazione di minerali e fossili è consentita solo a chi sia munito di apposita autorizzazione, della validità massima di due anni, da rilasciarsi dall'Assessore provinciale cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, previa presentazione da parte del richiedente di un certificato di iscrizione ad un club mineralogico associato alla federazione provinciale dei club mineralogici della provincia. L'Assessore provinciale competente può anche autorizzare l'estrazione di minerali e fossili per scopi scientifici e didattici. Gli iscritti ad un'organizzazione mineralogica estranea al territorio provinciale possono chiedere all'Assessore competente l'autorizzazione temporanea, tramite la federazione provinciale.
Art. 3
Il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone del territorio provinciale, anche in deroga a precedenti vincoli paesaggistici, sentito il parere dell'ufficio tutela del paesaggio e, se ritenuto necessario, di un esperto in materia.
Art. 4

Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a 5 kg, scalpelli fino a 40 cm, badili, piccozze ed altri utensili, con lunghezza non superiore a 1,60 m e con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche.

Il luogo di estrazione deve essere risistemato dopo ogni accesso, con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Il trasgressore che agisce in flagranza alle disposizioni della presente legge, oltre alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative di volta in volta determinata dal capo dell'ufficio tutela del paesaggio:

a) Chiunque effettua l'estrazione di minerali o fossili senza l'autorizzazione, rispettivamente il permesso, di cui all'art. 2 della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000

b) chiunque effettua l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di attrezzature non consentite dalle norme della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 1.000.000

c) chiunque nell'estrazione di minerali o fossili abbia recato grave pregiudizio al paesaggio od omessa la ricomposizione prevista al primo comma del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

In caso di recidiva l'Assessore provinciale può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento l'interessato può presentare ricorso alla Giunta Provinciale, la quale decide entro 60 giorni, sentita la federazione provinciale dei club mineralogici.

Art. 5

Il servizio di controllo per l'osservanza delle norme della presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato, su autorizzazioni della Giunta provinciale, agli aderenti alla federazione provinciale dei club mineralogici che rivestono la qualifica di agente giurato.

(......... omissis).

Detto controllo ed accertamento è affidato, inoltre, agli organi di P.S., su richiesta del presidente della Giunta provinciale, nonché agli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla pesca e sulla caccia, agli organi di polizia locale, custodi forestali dei comuni o dei loro consorzi, su autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 6
Per I'accertamento delle trasgressioni e I'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977 n° 9.
Art. 7
Le somme riscosse ai sensi degli articoli precedenti saranno introitate nel bilancio della Provincia.
Art. 8
Tutte le disposizioni previste in vincoli paesaggistici approvati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n° 16, e successive modifiche, riguardanti la raccolta, lo scavo e l'asportazione di minerali e fossili sono sostituite dalle norme della presente legge.
Art. 9

II primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 24 giugno 1976; n° 23, viene sostituito dai seguenti commi:

«È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore su terreni sottoposti ai vincoli di cui al precedente articolo 1, compresi sentieri, mulattiere e tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale, non risultino adattati al transito delle autovetture.

È consentito il parcheggio entro la fascia di 10 m a fianco delle strade con circolazione libera, purché sia costituita da terreno non coltivato.

Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni soggetti a periodica lavorazione, i prati stabili ed i boschi in fase di rinnovazione».

Art. 10

Nel primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 24 giugno 1976, n° 23, vengono stralciate le seguenti parole: «e lungo i sentieri, le mulattiere e gli accessi da definirsi nella delibera stessa».

Il secondo comma dell’art. 3 della legge provinciale 24 giugno 1976, n° 23, viene così sostituito: «Viene esclusa dal divieto di cui al comma precedente ogni strada destinata a collegare alla normale viabilità edifici con popolazione stabile e residente, salvo I’assenso dei proprietari degli stessi al divieto di circolazione».

Art. 11

Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 24 giugno 1976, n° 23, viene sostituito dal seguente:

«La circolazione ed il parcheggio nei territori di cui al precedente art. 2 e la circolazione sulle strade di cui al precedente articolo 3 sono in ogni caso liberi per i veicoli motorizzati degli organi di pubblica sicurezza, di polizia forestale e di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio, di soccorso alpino e degli addetti della RAS e di altri organi dello Stato per esclusive ragioni di servizio nonché degli impiegati comunali e provinciali incaricati, questi ultimi, all'espletamento dei servizi speciali su autorizzazione del sindaco o dell'Assessore alle Foreste».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



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