REGIONE LIGURIA
Legge n° 50 del 19 dicembre 1989
INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE DELL’AVETO
Capo 1

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA
Art. 1
Individuazione del sistema
1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n° 40 e successive modificazioni e integrazioni, č individuato il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale denominato «Aveto», comprendente le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 numerate progressivamente da 1 a 4 allegate alla presente legge e ricadenti nei territori dei comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, S. Stefano d’Aveto.

(......... omissis).

Art. 4
Norme generali di comportamento
1. In tutte le aree del sistema, ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del suolo, delle acque e dell’aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale, di protezione della flora spontanea, di raccolta dei funghi e dei tartufi, di protezione della fauna e disciplina della caccia, di disciplina della pesca nelle acque interne, dei disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati, č fatto divieto di:

(......... omissis).

h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica.

(......... omissis).

Art. 5
Sanzioni
1. Ferma restando l’applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n° 689, la violazione delle norme generali di comportamento comporta la restituzione in pristino e l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

(......... omissis).

h) da lire 50.000 a lire 500.000 per l’asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura.

(......... omissis).

REGIONE LIGURIA
Legge n° 14 del 3 aprile 1990
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia
Art. 1
Finalitą
1. La Regione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paletnologici del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti nel territorio, promuove le necessarie iniziative volte alla sua conoscenza, conservazione e valorizzazione, in attuazione dell’articolo 4 dello Statuto regionale.

Art. 2
Definizioni delle grotte e delle aree carsiche

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:

a) «grotte» le cavitą sotterranee naturali di sviluppo superiore ai 5 metri lineari,

b) «aree carsiche» le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico, funzionale con fenomeni carsici ipogei.

Art. 3
Tutela delle grotte

1. Č vietato distruggere, occludere, danneggiare le grotte.

2. All’interno delle grotte č vietato inoltre:

(......... omissis).

c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici.

(......... omissis).

Art. 6
Sanzioni

 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 3 e nell’articolo 5 secondo comma comporta la riduzione in pristino e l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

(......... omissis).

e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l’asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti.

(......... omissis).



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