REGIONE PIEMONTE
Legge n° 49 del 24 aprile 1990
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DELL’ALPE DEVERO
Art. 1
Confini del Parco naturale
1. È istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell’Alpe Devero.
Art. 2
Confini del Parco naturale
1. I confini del Parco naturale dell’Alpe Devero, incidente sui comuni di Baceno e di Crodo, sono individuati nell’allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dell’Alpe Devero».

(......... omissis).

Art. 8
Norme di salvaguardia
1. Sul territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:

(......... omissis).

f) asportare rocce o minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco;

(......... omissis).

Art. 9
Sanzioni
(......... omissis).

3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), e), f) e h) dell’art. 8, comma 1., comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

(......... omissis).



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Progetto e realizzazione:
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