REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
PROVlNClA AUTONOMA DI TRENTO
Legge n° 22 del 30 agosto 1993

NORME PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI PARCHI NATURALI E DI SALVAGUARDIA DEI BIOTOPI DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE, CULTURALE E SCIENTIFICO.

(........omissis).
TITOLO III
MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI PARCHI NATURALI

(........omissis).

Art. 29
Flora, fauna, minerali e fossili, funghi

1. Per le violazione delle disposizioni di legge o della disciplina più restrittiva stabilita dal piano del Parco o dalle norme contenute nel programma annuale di gestione ai sensi dell’articolo 24, comma 2, secondo periodo, relative alla raccolta dei funghi e della flora spontanea alpina, alla cattura della fauna inferiore e all’estrazione e alla raccolta dei minerali e dei fossili commesse nei parchi, l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi vigenti è raddoppiato sia nella misura minima che in quella massima, che in quella fissa.

(........omissis).



a cura di: Giancarlo Scarpa


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Progetto e realizzazione:
Terranea.it - 2001