REGIONE VENETO
Legge n° 38 del 10 novembre 1989
NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Istituzione del Parco naturale regionale dei Colli Euganei
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n° 40 il parco regionale dei Colli Euganei come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. (1)
2. Il parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.
3. La gestione del parco è affidata all'Ente parco dei Colli Euganei di cui all' articolo 14, di seguito denominato Ente parco.
Art. 16
Finalità
1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell' acqua;
b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell' ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate;
c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e paleontologiche;
d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
(........omissis).
Titolo II
PIANO AMBIENTALE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
(........omissis).
Art. 8
Classificazione delle aree protette
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone rappresentate nella planimetria allegata:
a) zona di riserva naturale;
b) zona agro-silvo-pastorale;
c) zona agricola;
d) zona di urbanizzazione controllata.
(........omissis).
Art. 9
Zone di riserva naturale
1. Le riserve naturali sono zone del territorio del parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali. 2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
(........omissis).
6. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone a riserva naturale non sono consentiti:

(........omissis).
g) la raccolta, l' asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all' attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l' Ente parco;
(........omissis).

7. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
(........omissis).
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 6 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l' ecosistema protetto;
(........omissis).
Art. 10
Zone agro-silvo-pastorali

1. Le zone agro-silvo-pastorali sono individuate nelle aree collinari e pedecollinari e sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un certo rilievo.

(........omissis).
4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali, non sono consentiti:
(........omissis).
g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;
(........omissis).
5. Fino all' entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall' entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
(........omissis).
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma precedente sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l' ecosistema protetto;
(........omissis).
Titolo III
ENTE E STRUMENTI DI GESTIONE
(........omissis).
Art. 35
Sanzioni amministrative
1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l' obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art. 34.
2. Nei seguenti casi, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art.34, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
(........omissis).
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
(........omissis).
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell' infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l' infrazione.
(........omissis).
4. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.
(........omissis).



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