CAPO
II PRINCIPI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI |
Art. 111 Attività di valorizzazione |
1. Le attività di valorizzazione dei beni
culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse,
strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche
o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate allesercizio delle
funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate allarticolo
6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti
privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. (......... omissis). 4. Lattività di valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. (......... omissis). |
Art. 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole |
1. Il Ministero, Il Ministero per listruzione,
luniversità e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza
e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti. 2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui allarticolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e laggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. |
Art. 120 Sponsorizzazione di beni culturali |
1. E sponsorizzazione di beni culturali
ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati
alla progettazione o allattuazione di iniziative del Ministero, delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali nel campo della tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il
nome, il marchio, limmagine, lattività o il prodotto
dellattività dei soggetti medesimi. 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso lassociazione del nome, del marchio, dellimmagine, dellattività o del prodotto alliniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, laspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione delliniziativa cui il contributo si riferisce. (......... omissis). |
TITOLO
II NORME TRANSITORIE E FINALI |
Art. 128 Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente |
1. I beni culturali di cui allarticolo
10, comma 2, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche
effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922,
n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui allarticolo 14. Fino
alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque
valide agli effetti di questa Parte. 2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dellarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, dufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per lassoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. (......... omissis). |