PARTE
QUARTA SANZIONI |
TITOLO
I
SANZIONI AMMINISTRATIVE |
CAPO I
SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA |
Art. 161 Danno a cose ritrovate |
1. Le misure previste nellarticolo 160
si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui allarticolo
91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90. (......... omissis). |
TITOLO
II
SANZIONI PENALI |
CAPO I
SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA |
Art. 170 Uso illecito |
1. E punito con larresto da sei mesi ad un anno e con lammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nellarticolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. |
Art. 171 Collocazione e rimozione illecita |
1. E punito con larresto da sei
mesi ad un anno e con lammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque
omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal
soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui allarticolo
10, comma 1. 2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto. |
Art. 175 Violazioni in materia di ricerche archeologiche |
1. E punito con larresto fino ad
un anno e lammenda da euro 310 a euro 3.099: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate allarticolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dallamministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dallarticolo 90, comma 1, le cose indicate nellarticolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea. |
Art. 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato |
1. Chiunque si impossessa di beni culturali
indicati nellarticolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dellarticolo
91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
euro 31 a euro 516, 50. 2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dallarticolo 89. (......... omissis). |
PARTE
QUINTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE |
Art. 184 Norme abrogate |
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dallarticolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237; - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: allarticolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dallarticolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dallarticolo 9 del medesimo decreto legislativo; - decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente allarticolo 9; - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente allarticolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dallarticolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472; - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente allarticolo 12, comma 5, nel testo modificato dallarticolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo; - legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente allarticolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dallarticolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513; - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; - legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente allarticolo 9; - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; - decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; - decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283; - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente allarticolo 179, comma 4; - legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente allarticolo 7. |
ALLEGATO
A (Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) |
A. Categorie di beni: (......... omissis). 13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. (......... omissis). |
B. Valori applicabili alle categorie indicate
nella lettera A (in euro): (......... omissis). 4) 46.598,00 (......... omissis). 13. Collezioni (......... omissis). |