Normativa Nazionale
Normative Locali
Modulistica



PARTE QUARTA

SANZIONI
TITOLO I

SANZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I

SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA
Art. 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all’articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

(......... omissis).
 
TITOLO II

SANZIONI PENALI
CAPO I

SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA
Art. 170
Uso illecito
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Art. 171
Collocazione e rimozione illecita
1. E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Art. 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose
indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date
dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Art. 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89.

(......... omissis).
PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 184
Norme abrogate
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all’articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall’articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall’articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all’articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all’articolo 7.

ALLEGATO A

(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
(......... omissis).
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
(......... omissis).
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
(......... omissis).
4) 46.598,00
(......... omissis).
13. Collezioni
(......... omissis).



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